L´impresa ai sensi della Legge del 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti é abilitata, salvo le eventuali limitazioni piú sotto specificate, all´installazione, alla trasformazione, all´ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all´Art. 1 della Legge n. 46/1990 come segue:
Per gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell´energia elettrica all´interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell´energia fornita dall´ente distributore
Per gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche.
Per gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie.
Per gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all´interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell´acqua fornita dall´ente distributore.
Per gli impianti per il trasporto e l´utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all´interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall´ente distributore.
Per gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.
Per gli impianti di protezione antincendio.
Responsabile tecnico
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